Cittadini stranieri

Per registrare lo stato civile e la composizione della famiglia è obbligatorio presentare copia degli atti originali, tradotti e legalizzati che comprovino lo stato di fatto.

Cittadini comunitari

Procedure per ottenere l'attestazione di soggiorno.

Cos'è l'attestazione di soggiorno

L'attestato di soggiorno è il documento che attesta il diritto del cittadino comunitario di soggiornare nel territorio nazionale per un periodo superiore a tre mesi. Esso sostituisce il permesso di soggiorno o carta di soggiorno. Per soggiorni di durata inferiore a tre mesi non è necessario richiedere l'attestato.

A chi è destinato

Agli stranieri aventi la cittadinanza di uno Stato appartenente all'Unione Europea o ad uno dei seguenti Stati: Andorra, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino e Svizzera .
Per ottenere l'attestato tali cittadini devono dimostrare di possedere i requisiti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 6/2/2007 n. 30 ed in particolare di essere in una delle seguenti condizioni:

a) lavoratore subordinato o autonomo nello Stato;
b) disponibilità per sé stesso e per i propri familiari di risorse economiche sufficienti e di una assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo che copra tutti i rischi sul territorio nazionale;
c) iscritto presso un istituto pubblico o privato riconosciuto, disponibilità per sé stesso e per i propri familiari di risorse economiche sufficienti e di una assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo che copra tutti i rischi sul territorio nazionale;
d) familiare (coniuge, discendente in linea retta fino a 21 anni o a carico e quelli del coniuge, ascendente in linea retta a carico e quelli del coniuge) che accompagna o raggiunge un cittadino comunitario che ha diritto di soggiorno ai sensi delle lettere a), b) o c).

Come si richiede

Per ottenere il rilascio dell'attestato di soggiorno occorre essere residente nel Comune e presentare apposita domanda corredata della documentazione prevista a seconda del requisito posseduto.

Lavoratore comunitario dipendente (Art. 7, lett. A):

  • contratto di lavoro (o lettera di assunzione) in originale
  • dichiarazione recente del datore di lavoro attestante che il dipendente è ancora assunto
  • ricevuta della comunicazione dell'avvio del rapporto di lavoro al Centro per l'impiego (ricevuta telematica o ricevuta della raccomandata con ricevuta di ritorno o copia della comunicazione consegnata a mano, con timbro del Centro per l'Impiego) oppure ricevuta denuncia INPS per badanti, colf e similari.

Lavoratore comunitario autonomo (art.7, lett. A):

  • certificato di iscrizione C.C.I.A.A.

Disponibilità di mezzi economici (art.7, lett. B):

  • dichiarazione relativa alla disponibilità di risorse economiche sufficienti per sé e/o per i propri familiari
  • assicurazione sanitaria italiana che copra tutti i rischi nel territorio italiano di durata annuale o documento equivalente quali a titolo di esempio:
  • il Pensionato può presentare il modello S1 che prevede la copertura sanitaria per sé e per i propri familiari
  • il dipendente di una ditta estera che è in Italia per lavoro può presentare il modello E106 rilasciato dal Paese di origine che prevede la copertura sanitaria per sé e per i propri familiari.

Studente (art.7, lett. c):

  • certificato di iscrizione/frequenza presso un istituto pubblico o privato
  • dichiarazione relativa alla disponibilità di risorse economiche sufficienti per sé e per i propri familiari con indicazione della fonte del reddito dichiarato e ogni elemento utile a consentire eventuali verifiche della dichiarazione resa
  • - assicurazione sanitaria italiana per sé e per eventuali familiari che copre tutti i rischi in materia sanitaria di durata annuale o comunque uguale al corso di studi o di formazione frequentato, oppure Modello E106 rilasciato dal Paese di origine.

Familiare comunitario di un dipendente o di un lavoratore autonomo comunitario (art. 7, lett. D):

  • documentazione tradotta e legalizzata o modello plurilingue che attesti la qualità di familiare (coniuge, figlio fino ai 21 anni o discendente comunque a carico del comunitario o del coniuge, genitore a carico del comunitario o del coniuge)
  • documentazione attestante la condizione di lavoratore dipendente o autonomo come sopra indicato
  • dichiarazione attestante la vivenza a carico.

Tempi

per la certificazione occorrono circa 30 gg.

Validità documentazione rilasciata

a tempo indeterminato, purché permangano i requisiti previsti per il rilascio dell'attestato di soggiorno

Spese a carico dell'utente

n° 2 Marca da bollo da € 16 (una per l'istanza, l'atra per l'attestazione).

Riferimenti legislativi (Normativa)

D. Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30 e ss.mm.
D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286
Direttiva 2004/38/Ce

Ufficio di riferimento

Nome Descrizione
Personale Cinzia Marcoz
Sonya Démé
Indirizzo Frazione Primaz, 6
11020 Brissogne (Ao)
Telefono +39 0165 76 26 11 - +39 0165 76 24 11 - opzione 1
Email info@comune.brissogne.ao.it
c.marcoz@comune.brissogne.ao.it
s.deme@comune.brissogne.ao.it
PEC protocollo@pec.comune.brissogne.ao.it
Apertura al pubblico
Giorno della settimana Orario giornaliero
Lunedì Esclusivamente previo appuntamento telefonico
Martedì Esclusivamente previo appuntamento telefonico
Mercoledì Esclusivamente previo appuntamento telefonico
Giovedì Esclusivamente previo appuntamento telefonico
Venerdì Esclusivamente previo appuntamento telefonico

Cittadini extracomunitari

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Personale Cinzia Marcoz
Sonya Démé
Indirizzo Frazione Primaz, 6
11020 Brissogne (Ao)
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